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Che cos'è un protesto?
Aderente Confit - Confederazione Italiana Consumatori
Unione Italiana Riabilitazione Protestati - Cancellazione Protesti e Cattivi Pagatori
Ogni 24 ore vengono segnalati 984 "cattivi pagatori!
Questo mese , alcuni temi del NOTIZIARIO : 1) FINANZAMENTI FONDO ANTI-USURA 2) COS'E' LA CRIF 3) CONTO CORRENTE A PROTESTATI 4) MUTUI PER RIPIANARE I DEBITI 5) VINCERE CON LE BANCHE 6) LA CASA ALL'ASTA SI PUO' SALVARE ? 7) LA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE ......E TANTO ALTRO ANCORA ........
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Unione Protestati
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Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento.
Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti.
Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario.
In passato, nei casi in cui il pagamento dell’assegno non fosse avvenuto a causa di mancanza (totale o parziale) di provvista sul conto corrente ovvero di mancata autorizzazione a emettere assegni era prevista la sanzione come fattispecie di reato. La recente normativa sull’assegno (d.lgs.507 del 1999) ha trasformato questi reati in illeciti amministrativi.
La sanzione penale è rimasta solo per i casi molto gravi.
Per i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge prevede per 6 mesi la "revoca di sistema", con due conseguenze:
(a) il divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale;
(b) l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), un nuovo archivio informatizzato attivo dal 4 giugno 2002 presso la Banca d'Italia.
Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti.
Ebbene, nel caso in cui l'assegno dovesse risultare privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento, la banca scriverà al cliente inviandogli un "preavviso di revoca" avvertendolo che, se non paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente sarà tenuto a restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca
Vi è un ulteriore previsione di iscrizione alla CAI. Quest’ultimo è previsto per l’ipotesi in cui una persona non autorizzata emette un assegno. L’iscrizione nella CAI viene effettuata entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno al pagamento.
Da ultimo, nel caso in cui si avesse protestato un assegno, per ottenerne la cancellazione dal Bollettino Informatico dei protesti si sarà tenuti a pagare il titolo e tutte le spese accessorie e dopo un anno dall’elevazione del protesto si potrà chiedere la riabilitazione al Tribunale competente e successivamente ottenere la cancellazione tombale.
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