Che cos’è e quando si fa la cancellazione dei protesti ?
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È la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico dei protesti. La cancellazione dal Registro può essere disposta nei casi di seguito riportati.
PER AVVENUTO PAGAMENTO DELL'EFFETTO CAMBIARIO
(art.4, comma 1, della Legge n.77/1955 e successive modificazioni)
La norma prevede che il debitore ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti se, entro 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, degli interessi maturati e delle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso. La norma è applicabile solo alle cambiali e ai vaglia cambiari e non agli assegni.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.70 del 12 marzo 2003, ha ritenuto giustificata la disparità di trattamento tra il traente di un assegno bancario e il debitore cambiario, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell´art.4, comma 1, della legge n.77 del 12.2.1955, in riferimento agli art.3 e 24 della Costituzione.
PER ILLEGITTIMA O ERRONEA LEVATA DI PROTESTO
(art.4, comma 2, della Legge n.77/1955 e successive modificazioni)
La norma prevede che la domanda di cancellazione possa essere presentata da:
·chiunque dimostri di aver subito levata di protesto al proprio nome illegittimamente o erroneamente;
·dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.
L'istanza può riguardare sia effetti cambiari che assegni
PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE
(art.17, comma 6-bis, della Legge n.108/1996 e successive modificazioni)
La norma prevede che il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro informatico. La riabilitazione è accordata dal Tribunale. Il relativo decreto è pubblicato nel Registro, su istanza dell'interessato ed è reclamabile entro 10 giorni dalla pubblicazione (art.17 L. n.108/1996).
La riabilitazione è accordata per il protesto sia di effetti cambiari che di assegni